Rumori e ordinanze contingibili e urgenti

Il caso: si verte in merito alla legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente adottata da un Sindaco nei confronti di un poligono di tiro, insediato sin dal 1924, per un preteso superamento del limite differenziale di immissioni rumorose.

Ciò, sulla base di doglianze di un singolo esponente.

L’ordinanza cautelare: il T.A.R. Lombardia-Milano (ord. n. 561, depositata il 18.4.2018) ha evidenziato che l’ordinanza contingibile ed urgente costituisce misura esorbitante rispetto al merito della vicenda.

Il dato oggettivo del superamento non può comportare esercizio del potere extra ordinem, da adottare esclusivamente in presenza dei requisiti di urgenza, ove il fattore temporale sia determinante per assicurare la tutela di un bene costituzionale.

ll ricorso – chiarisce in punto il Collegio – all’esito della delibazione della fase cautelare, presenta profili di fondatezza “nella parte in cui lamenta uso dell’ordinanza in violazione dei requisiti di urgenza, violazione del principio di proporzionalità in relazione al superamento dei limiti e violazione del criterio di preesistenza (…)”.