Incostituzionalità della legge regionale in tema di attrezzature religiose
La sentenza della Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, commi 2 e 5 della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, come modificata dalla legge regionale n. 2/2015.
La violazione, è opportuno sottolinearlo, riguarda gli artt. 2, 3, primo comma e 19 della Costituzione. L’art. 2 riguarda il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo individuo, sia nelle formazioni sociali. L’art. 3 riguarda il principio di uguaglianza, mentre l’art. 19 riconosce la libertà di culto. La legge regionale, nelle parti in cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, violava i diritti umani, il principio di uguaglianza ed in particolare la libertà di religione.
I passaggi della Corte sono chiari e assolutamente lineari: la legge regionale, in relazione ai luoghi di culto, come in relazione a tutte le attività umane, può prevedere che, sotto il profilo urbanistico, sia disciplinato lo sviluppo armonico del territorio, ma non può ostacolare l’esercizio del culto. L’art. 72, comma 2, nel prevedere la necessità del piano delle attrezzature religiose, solo in relazione all’esercizio del culto, senza alcuna distinzione tra attività svolta in forma privata o aperta al pubblico, o senza valutare l’incidenza del carico urbanistico, ostacola la libertà di religione.
Anche il comma 5 viola la libertà di culto: prevedendo che il piano per le attrezzature religiose possa essere approvato solo con la revisione del P.G.T., la legge non consente di determinare un termine prevedibile entro cui le amministrazioni individuano le aree per l’insediamento di edifici destinati al culto.
Le conseguenze dell’illegittimità costituzionale della legge riguardano il piano delle attrezzature religiose che non sarà più strumento indispensabile per l’insediamento di nuove attrezzature religiose e non dovrà necessariamente accompagnarsi alla revisione generale del P.G.T.

