Il diritto d’autore e l’intelligenza artificiale: scenari normativi alla luce della L. 132/2025

L’avvento delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) generativa ha aperto una serie di questioni complesse nell’ambito del diritto d’autore: dall’utilizzo massivo di contenuti protetti nei dataset di training, all’impiego di output generati nella pratica professionale, fino alla qualificazione giuridica delle “opere” prodotte o co-producibili con IA. In Italia, questo interrogativo trova ora una prima cornice normativa organica con la Legge 23 settembre 2025, n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Questo intervento legislativo si colloca in continuità con il quadro europeo, in particolare la Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), e cerca di contemperare due spinte: da una parte, lo sviluppo tecnologico e la diffusione dell’IA; dall’altro, la salvaguardia dei diritti d’autore e della creatività umana.

Alla luce di queste premesse, è utile esaminare tre filoni: (i) la protezione delle opere dell’ingegno nell’era dell’IA; (ii) l’addestramento dei modelli IA mediante opere protette (text and data mining – TDM); (iii) le responsabilità connesse all’uso professionale delle IA nei processi creativi e produttivi.

Con riferimento al primo, la tradizionale disciplina italiana del diritto d’autore, contenuta nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA), tutela «le opere dell’ingegno di carattere creativo». La legge 132/2025 ha introdotto una modifica significativa aggiungendo che la protezione riguarda le «opere dell’ingegno umano … anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».

In sostanza, la norma chiarisce che l’utilizzo dell’IA come strumento non esclude a priori la tutela: ciò che conta è l’apporto creativo umano riconoscibile. Al contrario, un’opera interamente generata da IA, priva di contributo umano creativo, non accederà alla protezione d’autore.

Questo principio antropocentrico pone nuovi interrogativi applicativi: quale grado di interazione e direzione del flusso generativo è necessario per qualificare l’apporto umano? Come attestare tale apporto? La legge non fornisce soglie dettagliate, rimettendo all’interpretazione futura dei giudici tali criteri.

Per l’autore professionista o creativo, dunque, l’implicazione è chiara: se si utilizza l’IA, è fondamentale che la prestazione contenga un’effettiva rielaborazione, selezione, organizzazione o direzione dell’output da parte umana, non una semplice esecuzione del modello.

Rispetto al secondo profilo, una delle linee problematiche più acute è l’uso di opere protette come dati di training per modelli IA. Prima della legge 132/2025, l’utilizzo generalizzato di contenuti protetti era disciplinato in via generica dalle eccezioni al diritto d’autore – in particolare gli artt. 70-ter e 70-quater LDA –, ma non esisteva una norma specifica per l’IA. La legge 132/2025 ha introdotto il nuovo art. 70-septies LDA, che dispone che «le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di IA, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni degli artt. 70-ter e 70-quater».

Questo quadro comporta alcune conseguenze operative rilevanti:

· l’accesso ai materiali deve essere legittimo (es. licenza, abbonamento) o altrimenti l’estrazione è vietata.

· i titolari possono esercitare un opt-out rispetto all’uso delle opere per TDM, se espressamente previsto dagli artt. 70-quater.

· nell’ipotesi di estrazione non consentita, la legge ha inserito anche una sanzione penale: la riproduzione o estrazione in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche mediante sistemi IA, costituisce illecito penale (art. 171, comma 1, lett. a-ter LDA).

In termini pratici, per le imprese e i professionisti che intendono sviluppare o utilizzare modelli IA addestrati su grandi volumi di dati, è indispensabile predisporre un controllo rigoroso della provenienza, della liceità dell’utilizzo dei materiali protetti, dell’eventuale opposizione del titolare e della tracciabilità dell’intero processo.

Oltre agli aspetti patrimoniali del diritto d’autore, la legge 132/2025 incide su profili di responsabilità civile, contrattuale e disciplinare quando l’IA entra nella prestazione professionale o creativa. Se un elaborato professionale incorpora output generati da IA che riprendono in modo sostanziale opere protette, senza autorizzazione, il professionista può essere chiamato a rispondere:

· in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per lesione del diritto altrui;

· in via contrattuale (art. 1218 c.c., art. 1176 c.c.) verso il cliente per mancanza di diligenza nella verifica dei materiali;

· disciplinarmente, qualora il codice deontologico richieda che la prestazione sia personale e trasparente.

Infine, l’obbligo di trasparenza e tracciabilità imposto dalla legge segnala che non è più sufficiente affidarsi ai sistemi di IA senza controllo: è necessaria evidenza documentale del contributo umano, della scelta delle fonti dati, della selezione, della supervisione. Questo perché, benché la legge non fissi soglie numeriche per l’apporto umano, impone che detto apporto sia riconoscibile e non puramente marginale.

Ne consegue che nella prassi professionale vanno adottate buone pratiche quali: contratti di licenza chiari, clausole sull’uso dell’IA, documentazione del processo creativo, audit dei dataset, informativa al cliente. Senza tali accorgimenti, il rischio di esposizione a contestazioni (di copyright o disciplinari) aumenta in modo sostanziale.

Sebbene la legge 132/2025 rappresenta un passo significativo per l’ordinamento italiano nell’adattare il regime del diritto d’autore alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, essa non risolve tutte le questioni: rimangono aperti profili applicativi, quali il livello minimo di apporto umano creativo, l’interpretazione dell’opt-out nei dataset, la compatibilità fra modelli commerciali di IA e licenza di opere protette. In questo contesto, per professionisti, imprese e creativi, l’approccio migliore è quello della compliance proattiva: considerare l’IA come uno strumento da governare, proteggere la creatività umana e gestire correttamente i rischi relativi al diritto d’autore. Il futuro della creatività e della tecnologia non è contrapposto, ma richiede una sinergia regolata tra uomo e macchina.

Avv. Mario Lavatelli

Dott.ssa Ana Maria Vacaru

Dott.ssa Domiziana Contin