Dehors: non sono tutti uguali. Il doppio regime tra edilizia libera e permesso di costruire

Negli ultimi anni le regole che disciplinano i dehors e le strutture esterne di bar e ristoranti sono state modificate, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri a carico delle imprese, senza però rinunciare alla tutela del territorio e del decoro urbano.

Questa finalità emerge chiaramente dalle modifiche apportate al Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L’art. 10 di tale legge chiarisce infatti che gli interventi normativi sono stati adottati: “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese (…)”.

All’interno di questo quadro normativo è fondamentale comprendere che non tutti i dehors sono uguali e che la legge distingue tra strutture temporanee e strutture stabili o semi-stabili.

La prima categoria è costituita dai dehors stagionali e temporanei, cioè strutture leggere, facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze limitate nel tempo. Si tratta, ad esempio, di coperture leggere o chiusure amovibili utilizzate solo in determinati periodi dell’anno, che non comportano una trasformazione stabile dello spazio urbano e non richiedono un permesso di costruire.

Queste opere rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. 380/2001, che consente: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse (…) entro un termine non superiore a centottanta giorni (…) previa comunicazione di avvio dei lavori”.

Accanto a queste opere temporanee, esistono però strutture di natura ben diversa: dehors chiusi, ampliamenti fissi o manufatti destinati a durare nel tempo e a diventare parte integrante dell’attività economica.

Questi interventi non rientrano nell’art. 6 del Testo Unico, ma sono qualificati come nuove costruzioni e sono disciplinati dall’art. 3 lett. e.5) e lett. e.6) del d.P.R. 380/2001. In particolare: la lett. e.5) riguarda l’installazione di manufatti e strutture che non rispondono a esigenze meramente temporanee, mentre la lett. e.6) comprende gli interventi pertinenziali che, per dimensioni o caratteristiche, assumono rilievo urbanistico richiedendo un permesso di costruire o altro titolo edilizio ordinario, oltre alla concessione per l’occupazione del suolo pubblico.

Il sistema normativo, dunque, prevede due categorie distinte di interventi, ciascuna con una propria disciplina. Qualora un Regolamento Edilizio applicasse indistintamente la regola dell’edilizia libera a tutte le tipologie di dehors, ciò significherebbe ignorare la differenza sopra rappresentata e trattare allo stesso modo situazioni che sono giuridicamente ed economicamente diverse.

Un simile approccio rischierebbe di incidere in modo sproporzionato e ingiustificato sulla libertà di iniziativa economica, tutelata dall’art. 41 della Costituzione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale libertà può essere limitata solo attraverso un ragionevole bilanciamento con altri interessi pubblici costituzionalmente rilevanti, nel rispetto del principio di proporzionalità (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018, n. 5367).

Va inoltre considerato il principio del legittimo affidamento, che tutela chi ha realizzato strutture stabili sulla base di titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione. Investimenti rilevanti e di lungo periodo si giustificano solo se accompagnati da un quadro normativo sufficientemente stabile, che consenta la programmazione dell’attività economica e l’ammortamento dei costi sostenuti.

Alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 380/2001 e delle finalità di semplificazione espresse dal legislatore, appare necessario che i Regolamenti Edilizi, nel conformarsi alle norme legislative statali intervenute, adottino un doppio regime regolatorio:

– un regime semplificato per i dehors temporanei e stagionali, riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-bis);

– un regime ordinario per le strutture stabili o pertinenziali, da inquadrare negli artt. 3 e 10 del Testo Unico dell’Edilizia, con i relativi titoli abilitativi.

Solo una disciplina che distingua chiaramente tra queste due tipologie consente di rispettare la normativa statale, tutelare l’affidamento degli operatori economici e garantire un equilibrio ragionevole tra interesse pubblico e sviluppo delle attività commerciali.

Michela Luraghi