Pagamento diretto nei subcontratti pubblici: il ruolo della comunicazione e dei controlli nella filiera esecutiva
Nell’ambito dei contratti pubblici, l’art. 119 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rappresenta la norma di riferimento in materia di subappalto e di subcontratti non qualificabili come tale, riconoscendo espressamente all’appaltatore la possibilità di affidare a terzi parte delle prestazioni contrattuali da eseguire.
In tale contesto, assume particolare rilievo la previsione di cui al comma 11, che consente il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante per le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dai titolari di subcontratti diversi dal subappalto, al ricorrere di determinate condizioni e segnatamente: «a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente».
Le tre ipotesi devono ritenersi tra loro alternative e non cumulative, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere 23 giugno 2025, n. 3538), con la conseguenza che il ricorrere di una sola di esse è sufficiente, in linea di principio, a legittimare il pagamento diretto.
Con specifico riferimento ai subcontratti non qualificabili come subappalto, rileva tuttavia una differenza strutturale rispetto alla disciplina del subappalto: tali rapporti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione procedente.
In tale contesto, assume un ruolo centrale l’obbligo di comunicazione previsto dal comma 2, quinto periodo, dell’art. 119, che impone all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, i dati essenziali dei subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, ivi inclusi il nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto delle prestazioni affidate.
Secondo quanto chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di vigilanza (Fasc. n. 3252/2022) sul punto: «L’appaltatore che intende avvalersi di un subcontratto non qualificabile come subappalto […] deve provvedere alla comunicazione prima dell’inizio delle relative prestazioni […]. Questo adempimento è obbligatorio per tutti i subcontratti “stipulati per l’esecuzione dell’appalto”, intendendosi come tali tutti quei contratti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione delle opere e che presentano un filo di derivazione dal contratto principale».
La comunicazione preventiva risponde all’esigenza di garantire la trasparenza della filiera esecutiva e di consentire alla Pubblica Amministrazione lo svolgimento dei controlli necessari, anche in funzione di prevenzione di fenomeni patologici.
In tale prospettiva si inserisce, peraltro, la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, che impone l’inserimento, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, di apposite clausole relative agli obblighi di tracciabilità.
Nel quadro delineato, la comunicazione del subcontratto assume una funzione essenziale anche ai fini dell’eventuale pagamento diretto: essa consente, difatti, alla Stazione appaltante di identificare il soggetto beneficiario dell’importo, verificarne la riconducibilità alla filiera esecutiva e procedere alle necessarie verifiche prima dell’erogazione delle somme.
In tal senso si è recentemente espressa l’Anac, che, con atto a firma del Presidente del 20 novembre 2025, ha chiarito che l’assenza di un regime autorizzatorio per i subcontratti non qualificabili come subappalti impone «che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti quei requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 119 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 […]. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile. Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti».
In definitiva, nei subcontratti non qualificabili come subappalto il meccanismo del pagamento diretto si inserisce in un assetto che richiede il bilanciamento tra esigenze distinte ma tra loro complementari.
Se, da un lato, l’ordinamento riconosce la possibilità per la Stazione appaltante di corrispondere direttamente il pagamento del corrispettivo nei confronti del subcontraente, offrendo così una forma di tutela rispetto ai rischi connessi all’eventuale inadempimento dell’appaltatore, dall’altro tale meccanismo non può prescindere dall’esigenza di assicurare la trasparenza della filiera esecutiva, la tracciabilità dei flussi finanziari ed il controllo sui soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono nell’esecuzione dell’appalto; esigenze, queste, alle quali è funzionale l’obbligo di comunicazione del subcontratto.
Vincenzo Latorraca
Domiziana Contin

