Rateizzazione del debito tributario e pagamento del corrispettivo nei contratti con la Pubblica Amministrazione
Nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive conclusi dalle pubbliche amministrazioni può porsi una questione di particolare rilievo pratico quando il soggetto con cui l’Amministrazione intenda contrarre abbia ottenuto la rateizzazione di un debito tributario nei confronti dell’Ente: ci si domanda, in particolare, se tale circostanza possa assumere rilievo ai fini del successivo pagamento del corrispettivo, alla luce della disciplina di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 (rubricato «Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni»).
Il quesito assume particolare interesse nei contratti di compravendita, nei quali il pagamento del prezzo costituisce la controprestazione dovuta dall’Amministrazione; proprio tale circostanza può indurre a ritenere che la presenza di un debito tributario, ancorché rateizzato, costituisca elemento ostativo all’esecuzione del pagamento e, ancor prima, alla stessa conclusione dell’operazione negoziale.
Ciò in virtù del richiamato art. 48-bis, che al comma 1 dispone: «le amministrazioni pubbliche […] prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano […] se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento […] e, in caso affermativo, non procedono al pagamento».
Sul punto è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, con circolare 29 luglio 2008, n. 22, ha chiarito che, ove sia stata accordata una dilazione di pagamento, a norma dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973, «appare chiaro che non si è in presenza di una cartella per la quale è “scaduto” il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su detto termine: nel caso di rateizzazione, il termine risulta “frazionato” in una serie di rate, ciascuna rappresentante un adempimento per il debitore […]. Ne consegue che nelle suddette ipotesi non trova applicazione l’articolo 48-bis per carenza del presupposto relativo all’inadempimento dell’obbligo di versamento scaturente da una cartella di pagamento».
In altri termini, la circolare individua nel regolare adempimento del piano di rateizzazione l’elemento idoneo ad escludere il presupposto applicativo dell’art. 48-bis, rappresentato dall’inadempimento dell’obbligo di pagamento, con la conseguenza che la mera circostanza della rateizzazione del debito non è, di per sé, idonea a precludere il pagamento del corrispettivo dovuto dall’Amministrazione nell’ambito del rapporto contrattuale.
Resta fermo, in ogni caso, che il rapporto tributario conserva una propria autonomia rispetto a quello contrattuale; ne deriva che il pagamento del corrispettivo dovuto dall’Ente pubblico non possa – di regola – estinguere il debito tributario, se non nei casi espressamente previsti dall’ordinamento.
In tale prospettiva si colloca la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 36/2024/PAR, resa a seguito della richiesta di un Comune che, dovendo acquistare un immobile da un privato ammesso alla rateizzazione di un debito IMU, chiedeva se fosse possibile imputare, in tutto o in parte, il corrispettivo della compravendita all’estinzione del debito tributario operando, così, una prestazione in luogo dell’adempimento ai sensi dell’art. 1197 c.c. (cd. datio in solutum).
La Corte ha escluso tale possibilità, chiarendo che, in materia tributaria, l’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento non ha portata generale, trovando applicazione esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Analogo principio vale per la compensazione tra il credito vantato dal contribuente in forza del rapporto contrattuale e il debito tributario gravante sul medesimo, che costituisce modalità eccezionale di estinzione dell’obbligazione, ammissibile nei soli casi espressamente disciplinati dal legislatore, secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (così si è espressa Cass. civ., sez. V, ord. n. 6207/2023).
Vincenzo Latorraca
Domiziana Contin

