Corso di perfezionamento contratti pubblici (6° lazione): novità in materia di SCIA
Nell’introdurre il proprio intervento, il Prof. Boscolo ha ricostruito storicamente l’istituto della SCIA, ricordando come i principi che reggevano il diritto amministrativo tra il ‘700 e l’’800 non richiedevano necessariamente, per l’inizio di un’attività, un provvedimento condizionante da parte della Pubblica Amministrazione.
Nel 1789, si parlava di libertè de presse, in forza della quale era sufficiente una sola comunicazione al prefetto prima della stampa.
Nello stesso periodo, in Italia recepivamo il suddetto principio francese e, più in generale, i principi liberali della Francia di fine 1700.
Tuttavia, nel corso degli anni il diritto amministrativo, in Italia, ha iniziato ad oscillare tra la concezione autoritaria e la concezione liberale.
Gli anni ‘90 segnano una svolta.
Con la legge 142/1990, che riprende il progetto di Pavia del 1974, si supera il principio di segretezza della PA e con la legge 241/1990, che riprende il progetto Negri, si assiste ad un altro atto di germinazione del nuovo diritto amministrativo che porterà poi alla nascita della SCIA come la conosciamo oggi.
Il diritto amministrativo inteso come potere autoritario viene lentamente eroso a favore del diritto amministrativo come libertà: il controllo per l’inizio delle attività non ha più effetto condizionante.
Attenzione però: la Pubblica Amministrazione rinuncia al provvedimento, ma non alla sua funzione di controllo.
In particolare, con articolo 19 della legge 241/1990, si inizia a parlare di Scia e di uno schema che preveda il controllo e il contestuale avvio dell’attività, senza che dall’esercizio del controllo derivino esternalità negative.
L’articolo 19 rappresenta il più forte recupero dei principi originari del diritto amministrativo.
Oggi, il legislatore con il decreto 222/2016 ha fornito una mappatura delle ipotesi cui applicare l’articolo 19.
Secondo l’attuale formulazione, colui che inizia un’attività, contestualmente la comunica alla pubblica amministrazione competente e non prima.
Prende quindi il via la sequenza privata e quella pubblica del controllo.
Tali fasi di controllo possono essere a loro volta suddivise in:
- Fase di controllo riscontro
- Fase di controllo misura
La pubblica amministrazione quando riceve la scia opera un riscontro: compie cioè un azione cartolare di confronto. A monte di tale attività, però, il privato, a sua volta, ha già operato un’istruttoria chiedendosi, in sostanza, se le proprie azioni sono conformi all’ordinamento.
Il controllo nella SCIA non ha effetto abilitativo.
Tuttavia, l’amministrazione nei 60 giorni (30 in edilizia) successivi all’inizio dell’attività deve operare il controllo che deve essere puntuale.
Nell’articolo 19, pertanto, non è più previsto un provvedimento condizionante della pubblica amministrazione.
Tale norma è centrale perché volta al rilancio dell’economia, ragione per cui è stata oggetto dell’attenzione della Legge Madia.
La legge di riforma del 2016, interviene sul controllo della pubblica amministrazione e in particolare nella fase cd. di controllo misura.
Il privato ha il diritto di iniziare l’attività e la pubblica amministrazione ha il dovere di controllare, ma a favore del privato e non con fini ostruzionistici.
Il cambio di rotta rispetto al passato è rilevante.
Se fino al 2015 all’irregolarità rilevata da una Pubblica Amministrazione seguiva l’inibitoria, oggi, una difformità comporta un obbligo per la stessa Pubblica Amministrazione di indicare al privato quali correttivi adottare.
La grande novità è che a seguito della fase di controllo riscontro se vengono rilevate delle irregolarità la pubblica amministrazione deve indicare al privato la misura da adottare: la PA siede affianco al privato al fine di rilanciare l’economia.
Nei 30 giorni successivi alle indicazioni fornite dalla PA, il privato deve adempiere a quello che gli viene richiesto.
Questo nuovo modello impone una riorganizzazione degli uffici pubblici che non possono avere assenze o carenze di personale per far fronte alle esigenze di controllo piuttosto brevi nel termine di 60 giorni, rilevato che, peraltro, come nello schema del 10 bis L.241/1990, quanto richiesto al cittadino non può successivamente essere soggetto ad ulteriori integrazioni.
Nell’art. 10 bis citato, infatti, tutte le ragioni ostative dell’accoglimento devono essere esposte integralmente, cosicché anche la parte privata possa contro dedurre. Lo stesso schema vale per il nuovo art. 19 L. 241/1990.
Decorsi i 60 giorni, la PA esaurisce il potere di controllo, ma può ancora agire in autotutela. A tal fine deve in ogni caso provvedere entro un termine ragionevole che il legislatore ha individuato espressamente in 18 mesi.
La forza eversiva dell’articolo 19 della L.241/1990 è quella di scardinare un dogma amministrativo che a partire dall’800 si basa sul provvedimento e sulla autotutela.
La portata innovativa di tale norma potrà, tuttavia, trovare applicazione solo nel caso in cui lo Stato stanzi le risorse necessarie al fine di garantire controlli effettivi in tempi rapidi, altrimenti gli effetti negativi prevarranno sulle positività.
Il professore ha poi concluso l’intervento soffermandosi più nello specifico sui decreti 126/2016 e 222/2016.

