I riflessi della pronuncia c. cost. n. 254/2019: l’ordinanza del tar Milano n. 523/2020

La Corte Costituzionale, per la seconda volta in poco più di tre anni, è tornata a censurare alcune norme relative all’edilizia religiosa della legge urbanistica lombarda n. 12/2005, così come novellata dalla L.R. n. 2/2015, che aveva introdotto, modificando gli artt. 70-72, alcune previsioni che rendevano più gravosa la costruzione o la semplice apertura di luoghi di culto per le confessioni religiose prive di Intesa con lo Stato ex art. 8 c. 3 Cost.

Dopo la sentenza n. 63/2016, la Consulta si è infatti pronunciata il 5.12.2019, con la sentenza n. 254.

Il giudizio ha riguardato l’art. 72 c. 2 L.R. 12/2005 così come novellato dalla L.R. 2/2015, che stabiliva l’obbligatorietà del PAR per l’installazione di nuove attrezzature religiose, nonché l’art. 72 c.5 L.R. cit., anch’esso novellato nel 2015, che prevedeva l’obbligo di approvare il PAR congiuntamente al PGT oppure singolarmente, ma entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della L.R. 2/2015.

La Corte muove essenzialmente dall’affermazione che la libertà religiosa di cui all’art. 19 Cost. è “un diritto inviolabile tutelato al massimo grado dalla Costituzione” e che, dunque, lo Stato non è indifferente di fronte all’esperienza religiosa dei cittadini, ma ha il dovere di tutelare il pluralismo “a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità” (Corte Cost. nn. 203/1989; 440/1995; 329/1997; 508/2000; 63/2016; 67/2017).

E dunque, laicità dello Stato come tutela della libertà religiosa.

La Consulta ha quindi affermato che il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà religiosa, con il conseguente diritto delle comunità religiose di disporre di spazi adeguati per poter concretamente esercitare il culto pubblico.

La Corte ha ribadito la rilevanza pubblica del fenomeno religioso, riaffermando l’obbligo dello Stato di favorire l’apertura di luoghi di culto destinati alle diverse comunità religiose e precisando che il compito delle autorità locali è perseguire finalità urbanistiche e non “selezionare” le comunità religiose che possono liberamente esercitare il culto.

Ne deriva che l’Amministrazione comunale nell’esercizio della potestà pianificatoria non deve frapporre ostacoli ingiustificati e deve agire secondo ragionevolezza e proporzionalità, specie se è in gioco la libertà di culto declinata secondo esigenze di eguaglianza e non discriminazione.

Emerge così un profilo più “garantista”, maggiormente coerente con i valori di fondo della nostra Carta fondamentale, letti anche alla luce dell’art. 9 C.E.D.U.

In tale contesto si è incastonata l’ordinanza del TAR per la Lombardia – Milano, n. 523 del 10.4.2020, soffermatasi diffusamente su alcuni principi cardine, nel solco tracciato dalla Consulta.

Il Collegio muove dal principio di fondo secondo cui l’azione amministrativa di governo del territorio che coinvolga diritti di rilievo costituzionale, quale la libertà religiosa, deve essere improntata, in modo stingente, ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Ne deriva la necessità di un puntuale accertamento dei fatti per evitare che astratte esigenze urbanistiche si risolvano in una compromissione delle libertà riconosciute alle formazioni sociali.

Prosegue il Collegio chiarendo alcuni punti degni di nota:

a) il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato, senza opere, configura una c.d. variazione essenziale sanzionabile solo se ed in quanto comportante una sicura incidenza sui carichi urbanistici (ritenuta sussistere nel caso di afflusso, anche potenziale, generalizzato e periodico di una moltitudine di persone per ragioni di culto);

b) l’articolo 52 c. 3-bis L.R. 12/2005 si fonda sull’esigenza di consentire all’Amministrazione comunale di “controllare (ex ante) la conformità alla disciplina urbanistica delle strutture che, essendo suscettibili di richiamare un notevole afflusso di persone, comportano un conseguente notevole aggravio di carico urbanistico sul territorio;

c) per attività di culto rilevante deve intendersi quella che dà luogo ad un afflusso generalizzato e periodico di una moltitudine di persone, non potendosi ritenere urbanisticamente rilevanti l’incontro o persino la preghiera collettiva che non si traducano in accessi indistinti e periodici.

Si ritiene che tali principi, scolpiti nell’ordinanza in perfetta coerenza con quanto affermato dalla Consulta, costituiscano punto fermo in un’ottica garantista del pluralismo religioso – entro limiti dettati dalla Costituzione – e della laicità dello Stato correttamente intesa, onde evitare che le esigenze pianificatorie divengano limiti a diritti incomprimibili e strumento per introdurre, più o meno scientemente, ingiustificate restrizioni alle confessioni religiose presenti sul territorio nazionale.