L’ingegnere Forense
L’attività di consulente tecnico d’ufficio e di consulente di parte richiede una preparazione non solo tecnica, ma anche giuridica, con particolare riguardo alle norme che regolano i processi nelle varie declinazioni.
Proprio per favorirne l’acquisizione l’Ordine della Provincia di Como aveva organizzato nel 2013 un “Corso avanzato-alta scuola”, con la docenza di magistrati ed avvocati, rivolto a delineare l’attività dei consulenti d’ufficio nel procedimento civile, nelle esecuzioni immobiliari, nel processo penale, nel supporto all’attività istruttoria della Procura della Repubblica, nelle procedure arbitrali e nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri si era occupato, nel 2013, della figura dell’ingegnere forense nei vari settori di attività.
Un primo obiettivo aveva riguardato la formazione di base dei giovani ingegneri, con “tutoraggio” e messa a punto di una metodologia di affiancamento dei giovani professionisti da parte di colleghi esperti.
Si è ritenuto utile l’avvio di corsi di formazione permanente (40 ore), l’elaborazione di linee guida (per es. per la stima degli immobili, per la predisposizione della relazione di c.t.u. che, dovendo tenere conto delle osservazioni di parte, nella prima redazione può non essere completamente assertiva, ma invece aperta ai contributi delle parti stesse, senza timore di doversi smentire, etc.), la predisposizione dei curricula con modello unificato e con la vidimazione dell’Ordine, considerando anche il conseguimento di master universitario di 2° livello (attualmente presso le Facoltà di ingegneria Federico II di Napoli e dell’Università di Firenze).
Alcuni Ordini territoriali hanno predisposto elenchi degli ingegneri forensi, inserendovi a richiesta gli ingegneri con documentata e significativa esperienza nei settori di competenza e con la partecipazione a corsi finalizzati all’aggiornamento continuo.
Sin dal 2009 è costituita un’associazione degli ingegneri forensi (A.I.F.) con sede in Napoli.
Accanto alla formazione per il migliore svolgimento dell’attività rimane ineludibile la giusta remunerazione.
In proposito è stata ravvisata la vetustà della tariffa contenuta nel d.m. maggio 2012, che richiede un aggiornamento anche in considerazione dell’evoluzione scientifica della professione ingegneristica.
E’ stato inoltre osservato che per rispondere adeguatamente ai quesiti spesso occorre elaborare veri e propri progetti, che non sono riconosciuti e retribuiti come tali.
Si tratta da parte degli Ordini di riconoscere la specificità dell’attività di consulenza giudiziaria, talvolta svolta in prevalenza, e di accompagnarla e promuoverla, cercando di favorire l’inserimento dei giovani ingegneri dopo un’adeguata formazione e preparazione.
Certo la predisposizione di elenchi di ingegneri forensi, come succede per ogni elenco di specialisti, sconta la difficoltà di fissazione dei requisiti: quantitativi e qualitativi.
Sarebbe opportuno aprire un confronto con il Consiglio nazionale e con altri Ordini, ma certamente con gli iscritti, in modo da adottare criteri uniformi e possibilmente condivisi.
Non si devono escludere i giovani, cercando di trovare modalità di inserimento, eventualmente in affiancamento con consulenti già esperti.
La figura dell’ingegnere forense, come accade anche per il medico legale, non esclude l’accesso all’espletamento delle consulenze d’ufficio agli altri ingegneri.
Ciò per due ragioni: perché non è ovviamente preclusa l’iscrizione negli elenchi dei Tribunali a tutti gli ingegneri che possiedano i requisiti di legge e perché gli ingegneri forensi dovrebbero chiedere di potersi avvalere di ingegneri esperti in specifiche materie, quali loro ausiliari, tutte le volte in cui non fossero tecnicamente in grado di rispondere adeguatamente a particolari quesiti.
Si apre così un importante ambito di attività istituzionale degli Ordini, che potranno agevolare gli iscritti all’accesso ed all’espletamento delle consulenze tecniche giudiziarie, come occasioni non solo di lavoro, ma anche di contributo alla giustizia del caso concreto.
Non quindi attività minore, e quasi di ripiego, ma attività, di elevata dignità professionale, che richiede una specifica preparazione e comporta una rilevante responsabilità, anche di natura penale.
Non deve sottostimarsi, infatti, il rischio di contestazioni e di vero e proprio contenzioso in caso di svolgimento dell’attività di consulenza tecnica in assenza di adeguata preparazione e con la conseguente violazione dei generali criteri della diligenza e competenza, da rapportarsi alla conoscenza della legge e della normativa anche di natura regolamentare da applicarsi nel caso concreto.

