La programmazione

I relatori intervenuti, il prof. Emanuele Boscolo ed il dottor Francesco Tramontana, nel corso del secondo incontro del corso di perfezionamento in materia di contratti pubblici hanno sviluppato alcune interessanti riflessioni sui principali aspetti della disciplina in materia di programmazione e progettazione introdotta dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). In particolare, l’effetto della separazione tra progetto ed esecuzione dei lavori, insieme all’introduzione di altri nuovi istituti, quale ad esempio il dibattito pubblico, ha determinato in ciascuna delle fasi di programmazione e progettazione una separazione di attività precedentemente unitarie.
La novità principale è costituita dall’introduzione del Programma biennale dei servizi e delle forniture, con una netta separazione rispetto al termine triennale riservato, come in precedenza ai lavori.

L’accorpamento di studio di fattibilità e progettazione preliminare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica ha rafforzato l’esigenza di anticipare le attività di indagine ambientale al primo livello della progettazione.
In ogni caso, tali attività dovranno essere precedute dalla predisposizione, da parte della PA, del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP).
il progetto di fattibilità deve contenere l’analisi delle alternative progettuali secondo la valutazione costi-benefici e costituisce la condizione per finanziare l’opera attraverso il suo inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici, tenuto conto anche delle modifiche apportate dal correttivo.

La nuova disciplina del codice non chiarisce, in tema di programmazione, quali siano i livelli decisionali e quanto spazio sia da attribuire all’indirizzo politico-amministrativo e quanto sia riservato all’organo tecnico. L’art. 21 c.c.p. nulla dice sul “come” si deve arrivare alla programmazione.

La seconda parte dell’incontro si è incentrata sulla “programmazione tra codice dei contratti e tuel”.

La programmazione è stata paragonata ad una grandezza vettoriale che possiede le seguenti principali funzioni:

  1. indicare il percorso dalla pianificazione al collaudo;
  2. strumento di controllo della spesa pubblica;
  3. parametro di monitoraggio della performance;
  4. supporto per le politiche di prevenzione della corruzione.

Si è poi passati allo studio della programmazione a livello locale, sostenendone lo stretto rapporto con la pianificazione urbanistica, oltre all’esame delle principali norme del TUEL in materia finanziaria che influiscono sulla programmazione, tra cui l’art. 151 e 170 dai quali si desume che:

  1. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione;
  2. le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione;
  3. il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;
  4. il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente;
  5. il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

L’incontro si è concluso con delle domande aperte: “come si costruisce il programma biennale e triennale? Quante opere rimangono incompiute? Quante opere del programma triennale entrano nel programma annuale?