La valutazione delle offerte: i criteri di scelta del contraente privato

L’avv. Latorraca ha sottolineato come: “l’esercizio del potere costituisca un aspetto fondamentale del diritto amministrativo e che è una prerogativa dell’Amministrazione continuare ad impiegarlo secondo i canoni di legalità. Il malaffare non si alimenta di discrezionalità amministrativa: il problema è culturale”.

Il legislatore italiano, a fasi alterne, ha introdotto una sempre maggiore flessibilità nelle procedure di scelta, ponendosi, oggi, con il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) buoni propositi.

Si è messa subito in luce la differenza che intercorre tra l’appalto in termini civilistici e l’appalto pubblico di lavori, servizi e forniture. Il codice civile non conosce l’appalto di forniture. In diritto amministrativo, forse, sarebbe più corretto parlare di “contratti pubblici” di lavori, servizi e forniture.

Le differenze tra la disciplina pubblicistica e quella privatistica sono notevoli e attengono principalmente alla giurisdizione, alla responsabilità e alla scelta del contraente.

La lezione ha, altresì, avuto ad oggetto il raffronto tra l’attuale e la previgente disciplina. Se prima le procedure di scelta potevano essere suddivise in pubblici incanti, licitazione privata, appalto/concorso, trattativa privata, con l’introduzione del codice dei contratti del 2006 si parla, invece, di procedure aperte, ristrette e negoziate. Tale suddivisione è stata ulteriormente modificata con l’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), il quale ha modificato istituti già esistenti e ne ha introdotti di nuovi.

L’art. 59 c.c.p prevede che “nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”.

In particolare, il comma 1, elenca le tipologie tassative di gara utilizzabili discrezionalmente dalle stazioni appaltanti (le procedure aperte, quelle ristrette e i partenariati per l’innovazione previa pubblicazione).

La medesima norma, poi, individua le procedure che esigono – per la loro indizione, che resta facoltativa – la sussistenza dei loro presupposti (la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).

La lezione si è quindi conclusa con una disamina specifica della normativa applicabile alle procedure di scelta del contraente e lo studio approfondito, con taglio pratico, dei criteri di aggiudicazione affidati all’avv. Accardi.

Quest’ultimo, in particolare, si è soffermato sul principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, divenuto, nell’attuale codice dei contratti pubblici, principio generale e prioritario.