L’ambito informale
Nella relazione che necessariamente si instaura con la PA all’avvio di un procedimento amministrativo vige una terra inesplorata nella quale ciascuna amministrazione codifica le proprie regole di comportamento che applicano più o meno rigidamente i canoni della legge generale sul procedimento amministrativo.
Una norma che non prevede l’informalità del dialogo con i funzionari anche se la prima versione dei lavori affidati alla Commissione presieduta da Mario Nigro per la predisposizione della legge generale sul procedimento amministrativo richiamava il principio della libertà delle forme, soppresso nella successiva versione adottata dal Governo.
La rigida applicazione della legge esclude ogni approccio informale.
Ad un’istanza segue una procedimento che prevede conseguenze predeterminate: la nomina del responsabile, l’avviso di avvio, le valutazione preliminari sulle condizioni di ammissibilità e sulla legittimazione.
Potrebbe, dunque, accadere, se applicato esclusivamente il linguaggio delle forme, di presentare un’istanza rivolta ad ottenere un provvedimento che si arresta ancor prima di entrare nel merito della vicenda.
Se ciò non accade ogni volta lo si deve ad una prassi che spesso gli uffici instaurano prima che l’istanza venga incanalata lungo il periglioso percorso del procedimento che tra luci (la partecipazione ed il possibile apporto del privato) ed ombre (le strettoie dei pareri e delle conferenze dei servizi) volge, tra le molte anse, verso la foce in tempi che seppur meccanicamente fissati per legge, in gran parte, per i procedimenti complessi, non sono rispettati.
Le modifiche a più riprese introdotte per forzare i tempi di conclusione e sanzionare i ritardi non hanno dato gli esiti sperati.
Nella prevalutazione informale che in genere (ma non sempre) precede l’inizio del procedimento amministrativo il funzionario ha la possibilità di valutare la presentazione della domanda, di soppesarne, in contraddittorio con il soggetto delegato alla presentazione (in genere un tecnico, esperto della materia), la portata e le implicazioni, esplicitando un giudizio prognostico sulle possibilità di accoglimento.
Si tratta di un’attività prodromica assai preziosa, di cui si giova il privato, ma comunque nel perseguimento dell’interesse pubblico declinato nel principio del buon andamento.
A sorreggere tale delicato architrave che consente il quotidiano funzionamento del sistema amministrativo solo alcuni principi, tra cui il principio del non aggravamento (art. 1, comma 2) e quello della collaborazione e della buona fede.
L’attuale architettura non può sostenere il sistema e garantire al nostro Paese di uscire dalle secche, divenendo attrattivo per gli investimenti.
Forse occorre superare, e dunque al di là di fisse formule teoriche, l’idea che l’agire della PA si imperni su una visione a tunnel, con le note distorsioni cognitive, per tornare a guardare la realtà con un approccio sostanzialista che consideri i principi ed il risultato, consentendo di liberare le potenzialità del problem solving dagli inutili meccanismi rigidi e predeterminati.
Avv. Vincenzo Latorraca

