No all’autorizzazione paesaggistica e al titolo edilizio per i volumi tecnici
La realizzazione di opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore) di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’edificio principale, e che non possono essere ubicati nello stesso, integrano la nozione di volume tecnico, non riconducibile (ancorché comportante un aumento volumetrico) a nuova costruzione ( d.p.r. n. 380/2001 , T.U. Edilizia).
Non solo.
Il Consiglio di Stato ha affermato altresì che la realizzazione delle opere in oggetto non solo non è subordinata al rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio, ma neppure ad alcuna autorizzazione paesaggistica.
Di seguito il testo integrale della sentenza: Consiglio di Stato, sez. VI, del 17/05/2017, n. 2336.

