Noleggio autobus con conducente e illegittimita’ del r.r. lombardia
Nota a sent. Consiglio di Stato, sez. V, del 04.02.2019, n. 823 a cura di Matteo Magnarelli
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 823 del 04.02.2019, ha dichiarato illegittimo il Regolamento emanato dalla Regione Lombardia n. 6/2014 e s.m.i. il quale introduceva un limite di vetustà all’utilizzo degli autobus appartenenti agli operatori economici iscritti nel registro della Regione Lombardia.
La sentenza è di sicuro rilievo nazionale atteso che, come la Lombardia, negli ultimi anni, varie Regioni italiane, attribuendosi competenze legislative appartenenti allo Stato, hanno imposto limiti di vetustà e di chilometraggio, non garantendo, tuttavia, uniformità di disciplina sul territorio nazionale.
Il Consiglio di Stato condivide la tesi del ricorrente: l’imposizione di tali limitazioni a livello locale viola palesemente la tutela della concorrenza.
Ovviamente il principio da ultimo richiamato deve essere bilanciato con la tutela della sicurezza.
La sintesi fra questi interessi dovrebbe, tuttavia, essere definita in una disciplina uniforme, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l’assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale: una disciplina che, dunque, non può essere incisa dal legislatore regionale, privo, sul punto, di competenza.
In particolare, essendosi assunto il legislatore statale (l. 218/2003) il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con l’esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le Regioni sono abilitate a regolare solamente gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) – in generale, la gestione del servizio – ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i “criteri di tutela della libertà di concorrenza” fissati nella legge statale (art. 4, comma 1) in quanto penalizzerebbero gli operatori “interni”, data l’assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3 – così Corte Cost. n. 30 del 2016).
Il Consiglio di Stato ha affermato: “Come correttamente deduce l’appellante, il limite all’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni previsto dal regolamento impugnato (pur con la previsione di un regime transitorio di alcuni anni) viene innanzitutto a determinare un’evidente disparità di trattamento tra le imprese che hanno sede nella Regione Lombardia (cui si applica il predetto regolamento) e le altre imprese italiane che operano nel settore del noleggio autobus con conducente; del resto, il principio di eguaglianza sostanziale davanti alla legge, di cui all’art. 3 Cost. e – più di recente – anche all’art. 20 della Carta dei diritti UE, è un principio generale in base al quale situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso e situazioni differenti non possono essere trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia “obiettivamente giustificata”. Giustificazione che non è però dato rilevare, nel caso di specie”.
Alla luce della sentenza in nota, dunque, le società di trasporto della Lombardia potranno programmare il rinnovamento del proprio parco autobus senza illegittimi limiti di tempo imposti localmente e le società aventi sede in altre Regioni potranno valutare, a ragione, l’impugnazione di eventuali atti applicativi dell’analoga ed illegittima regolamentazione regionale.

