Ordine di ripristino e acquisizione dell’immobile abusivo: decorrenza del termine di novanta giorni in caso di sospensione o annullamento dell’ingiunzione
Nel sistema di repressione degli abusi edilizi, l’inottemperanza all’ordine di demolizione o di ripristino comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.
Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – nonché delle corrispondenti disposizioni regionali – il proprietario o responsabile dell’abuso è tenuto a provvedere alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione.
Decorso inutilmente tale termine, il bene abusivo e l’area di sedime sono acquisiti di diritto al patrimonio dell’Ente locale quale conseguenza automatica dell’inottemperanza.
Proprio con riferimento a questo meccanismo sanzionatorio si pone una questione di particolare rilievo pratico ove l’ordine di ripristino sia oggetto di sentenza di primo grado di annullamento successivamente riformata in appello.
In tale ipotesi, occorre stabilire se la pendenza del giudizio incida sul decorso del termine di novanta giorni previsto per l’adempimento dell’ingiunzione, e in particolare se tale termine continui a decorrere anche nel corso dello svolgimento del processo oppure debba ritenersi interrotto, ricominciando a decorrere solo a seguito della definizione definitiva della controversia.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, che, con sent. non definitiva 26 gennaio 2026, n. 656, ha rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo circa gli effetti che i provvedimenti giurisdizionali favorevoli al destinatario dell’ordine producono sul termine per l’adempimento dell’ingiunzione di ripristino.
Secondo un primo orientamento, difatti, il termine di novanta giorni continua a decorrere anche durante il giudizio e l’eventuale provvedimento cautelare favorevole al ricorrente ne determinerebbe soltanto la sospensione, con la conseguenza che, una volta definita la controversia con esito sfavorevole al privato, il termine riprenderebbe a decorrere per la sola parte residua non ancora maturata.
Un diverso orientamento interpretativo ritiene, invece, che l’adozione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al privato – cautelari o di merito – comporti l’interruzione del termine, il quale inizierebbe nuovamente a decorrere per intero solo all’esito della definizione del giudizio con rigetto dell’impugnazione.
La divergenza assume un rilievo ancora maggiore alla luce della qualificazione dell’acquisizione del bene abusivo come misura di natura sanzionatoria, affermata dall’Adunanza Plenaria, n. 16/2023.
Proprio in ragione di tale contrasto, nonché della fondamentale esigenza di assicurare certezza nell’applicazione del diritto – soprattutto quando si discute di misure particolarmente afflittive – il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno deferire la questione all’Adunanza Plenaria: «il collegio […] ritiene opportuno deferire la questione all’Adunanza Plenaria, cui si sottopone il seguente quesito: se l’emissione di un provvedimento giurisdizionale che sospenda in via cautelare gli effetti ovvero disponga l’annullamento di un’ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio comporti la mera sospensione del termine di novanta giorni per l’adempimento, decorso il quale il bene abusivo è acquistato di diritto al patrimonio del comune, ovvero comporti l’interruzione di tale termine, che riprende a decorrere per intero solo a seguito della definizione del giudizio con rigetto del ricorso del privato».
Il tema presenta evidenti implicazioni operative ed assume rilievo non soltanto sul piano della certezza del diritto nell’applicazione delle misure di repressione degli abusi edilizi, ma altresì in relazione a principi di particolare rilievo costituzionale, primi tra tutti la tutela della proprietà privata, l’effettività della tutela giurisdizionale, nonché il principio di legalità sostanziale.
Vincenzo Latorraca
Domiziana Contin

