Prima di pagare, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di verificare se gli affidatari dei contratti abbiano adempiuto ai propri obblighi tributari

I pagamenti effettuati dai soggetti pubblici sono subordinati a specifici obblighi di verifica, il cui obiettivo è quello di accertare gli adempimenti fiscali da parte dei destinatari delle somme corrisposte.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune categorie di soggetti ad esse assimilati di accertare preventivamente la posizione fiscale del beneficiario prima di procedere all’erogazione di determinati pagamenti.

In particolare, il comma 1 della disposizione stabilisce che: «le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio».

Le modalità di attuazione della disposizione sono state definite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, il quale, all’art. 1 co. 1 lett. a), chiarisce che per «soggetti pubblici» devono intendersi «le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica».

Il legislatore individua, dunque, un preciso onere procedimentale a carico di tali soggetti, i quali sono tenuti a verificare l’eventuale inadempimento fiscale del beneficiario prima di disporre il pagamento delle somme dovute.

Accanto a tale previsione, l’art. 48-bis contempla una disciplina specifica con riferimento ai pagamenti connessi ai rapporti di lavoro; il comma 1-bis stabilisce, difatti, che: «limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».

Il quadro normativo è stato, peraltro, recentemente integrato dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis.

La disposizione prevede specificatamente che, con riferimento ai compensi dovuti «agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato», le disposizioni di cui al comma 1 «si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare».

La novella legislativa introduce, dunque, una disciplina specifica per i compensi professionali, che si affianca al regime ordinario previsto dal comma 1 della medesima disposizione, ampliando ulteriormente gli oneri di verifica in capo ai soggetti pubblici e alle società a partecipazione pubblica.

Vincenzo Latorraca

Domiziana Contin