Quando la cooperazione tra enti pubblici richiede la gara

Il 28 marzo 2017, il Consiglio di Stato (sent. n 1418/2017) si è definitivamente pronunciato nel giudizio pendente tra l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Como e Unione dei Comuni di Lario e Monti e nei confronti di Politecnico di Milano e con l’intervento ad adiuvandum di Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consulta Regionale dell’Ordine degli Ingegneri della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, – avente ad oggetto l’erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure (Tar Milano 2361/2013) dei principi di diritto enunciati, in materia di cooperazione tra enti pubblici, sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) che dal Consiglio di Stato.

In particolare, la questione, risolta favorevolmente per l’Ordine degli ingegneri di Como, verteva sulla illegittimità dell’affidamento disposto dall’Unione in favore del Politecnico di Milano e della conseguente convenzione, in quanto contrari al modello di cooperazione affermato nella sentenza della Corte di Giustizia 9 giugno 2009 (causa C-480/06, c.d. Amburgo).

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità dell’affidamento e riformato la sentenza appellata, richiamando una precedente decisione, Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3130.

Di seguito il link della nota a sentenza: