Le specializzazioni nelle consulenze tecniche d’ufficio

La crescente complessità delle questioni sottoposte al vaglio dell’Autorità giudiziaria ha progressivamente accentuato l’esigenza che i soggetti chiamati a prendere parte al processo – ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni – dispongano di una effettiva e specifica competenza in relazione alle attività loro demandate. Tale esigenza si manifesta in modo particolarmente evidente con riferimento alla figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU), chiamato ad apportare nel processo cognizioni di natura tecnico-scientifica che esulano dal campo delle conoscenze proprie dell’ufficio del Giudice, ma risultano imprescindibili ai fini dell’accertamento della verità processuale.

In questa prospettiva si colloca l’art. 61 co. 1 c.p.c., che consente al giudice, quando lo ritiene necessario, di «farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica».

In quest’ottica, il cd. criterio di specializzazione mira ad assicurare la corrispondenza tra le competenze del professionista e la materia oggetto dell’incarico; sul piano normativo esso trova significativo riscontro nelle recenti modifiche apportate dalla Riforma Cartabia alle disposizioni di attuazione del codice di rito.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 13 disp. att. c.p.c. prevede, al comma 4, che «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le […] categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria».

In attuazione di tale previsione normativa, il decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 ha recentemente definito ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e relativi settori di specializzazione, prevedendo, all’art. 4, i requisiti di cui il professionista deve necessariamente essere in possesso per poter ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici. È, inoltre, possibile l’iscrizione in più categorie o settori, previa valutazione del comitato competente.

Il sistema è completato dall’art. 24-bis disp. att. c.p.c., che istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e settori di specializzazione.

Sul punto, occorre rilevare che l’articolazione in categorie e settori di specializzazione non possiede finalità meramente organizzative interne a ciascun Ordine o Collegio professionali, bensì consente di vincolare l’attività di consulenza tecnica entro ambiti di effettiva competenza, riducendo il margine di approssimazione tra titolo professionale e contenuto dell’incarico affidato, il tutto nell’interesse dell’amministrazione della giustizia.

Tale esigenza assume particolare rilievo soprattutto se si considera che il Giudice – al di fuori del ricorso alla nozione di “fatto notorio” di cui all’art. 115 co. 2 c.p.c., e fatte salve le ipotesi di macroscopica carenza o manifesta illogicità dell’elaborato – non deve esprimere valutazioni di natura tecnica, quand’anche ne avesse cognizione (sul punto, cfr. Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2020, n. 12026).

Si consideri che, nel processo civile, l’art. 195 c.p.c. detta una scansione temporale nella redazione della relazione di CTU, che tende ad assicurare un confronto proficuo tra i consulenti d’ufficio e di parte, in modo che la relazione finale sia più completa possibile.

Pertanto, è da ritenere non commendevole l’utilizzo difensivistico dell’esame delle osservazioni, essendo da privilegiare il raggiungimento di una correttezza tecnico scientifica, anche accettando – ove fondate – le osservazioni dei consulenti di parte.

In tale contesto, l’accettazione dell’incarico da parte del professionista assume un rilievo centrale anche sotto il profilo della responsabilità penale (si tenga presente il disposto di cui all’art. 64 c.p.c.) e civile, oltre che deontologica, derivante dall’assunzione di incarichi non pienamente riconducibili all’ambito di specializzazione.

Nel quadro sin qui delineato, un ruolo di rilievo è attribuito agli Ordini e Collegi professionali, chiamati a favorire una selezione sostanziale delle competenze degli iscritti che intendano svolgere attività di consulenza tecnica. Su questa linea si colloca il glossario delle specializzazioni dei consulenti tecnici d’ufficio elaborato nel 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che rappresenta un utile punto di riferimento per comprendere la portata pratica del criterio di cui si discute.

Se tale assetto può comportare, in concreto, una contrazione del numero di incarichi conferibili, esso risponde ad un sistema processuale orientato ad una maggiore affidabilità dell’accertamento tecnico e, in ultima analisi, ad una più elevata coincidenza tra verità processuale e verità sostanziale, oltre a ridurre il rischio di errori professionali, con ogni conseguenza sul piano della responsabilità.

Mario Lavatelli

Domiziana Contin