Uno strumento per la brevità dei processi civili poco utilizzato
Nel processo civile, la regola generale è che il giudice decida la controversia secondo diritto, applicando le norme giuridiche pertinenti ai sensi dell’art. 113 c.p.c.
A questa regola fa eccezione l’art. 114 c.p.c., che consente una decisione secondo equità quando ricorrano due presupposti cumulativi: la controversia deve avere a oggetto diritti disponibili e le parti devono richiedere concordemente che il giudice decida in via equitativa. Tale facoltà è prevista sia nel giudizio di primo grado sia in appello.
L’istituto ha natura peculiare. Non coincide né con l’equità necessaria del giudice di pace nelle controversie di modesto valore, né con la liquidazione equitativa del danno prevista dagli artt. 1226 e 2056 c.c. dalla quale va tenuta ben distinta. Infatti, quando il giudice liquida il danno ex artt. 1226 e 2056 c.c., non decide la causa secondo equità concordata ai sensi dell’art. 114 c.p.c., ma esercita un potere attribuitogli da una norma di diritto sostanziale all’interno di un giudizio che resta, a tutti gli effetti, secondo diritto.
Si tratta, invece, di una modalità decisoria eccezionale, attivata dalle parti all’interno del processo ordinario, mediante la quale esse chiedono al giudice di individuare una regola equitativa per il caso concreto, senza attenersi rigidamente alla disciplina legale sostanziale. Proprio per questa ragione, la dottrina tende a collocare la pronuncia ex art. 114 c.p.c. in una posizione di confine, più vicina, per logica, all’arbitrato di equità che al giudizio ordinario di stretto diritto.
Il primo presupposto richiesto dalla norma è che la causa verta su diritti disponibili. Ciò è coerente con la natura dell’istituto: la scelta di una decisione equitativa incide sul modo in cui il diritto controverso viene accertato e regolato, e ciò è ammissibile solo in presenza di posizioni giuridiche di cui le parti possano disporre.
Il secondo presupposto è rappresentato dalla concorde richiesta delle parti, che deve essere espressa in modo chiaro e inequivoco. A questo riguardo, l’art. 112 disp. att. c.p.c. precisa che l’istanza deve essere formulata nelle conclusioni. Ne consegue che non bastano riferimenti generici o richiami indiretti nel corso della difesa: è necessaria una manifestazione processuale espressa e formalizzata.
La richiesta congiunta di decisione secondo equità non è un atto neutro, ma un vero atto dispositivo del diritto controverso, con effetti sia processuali sia sostanziali. Per questa ragione essa non può essere formulata da un difensore privo di mandato speciale, né si può ritenere normalmente compresa nei poteri derivanti da una generica procura alle liti o da una procura a transigere.
Va, peraltro, chiarito che la decisione secondo equità non attribuisce al giudice un potere arbitrario. Anche in questo tipo di giudizio resta fermo l’obbligo di motivazione. Il giudice, pur non essendo tenuto a seguire il classico sillogismo normativo proprio del giudizio di diritto, deve comunque rendere intelligibile il percorso logico seguito nell’individuazione della regola equitativa e verificare che essa non contrasti con i principi ispiratori della disciplina legislativa di riferimento. L’equità, dunque, non elimina il vincolo della razionalità della decisione, ma ne modifica soltanto il criterio argomentativo.
Uno degli effetti più rilevanti della scelta prevista dall’art. 114 c.p.c. riguarda il regime delle impugnazioni. L’art. 339, comma 2, c.p.c. stabilisce espressamente che la sentenza pronunciata secondo equità è inappellabile. Si tratta di una conseguenza di grande rilievo, perché la scelta delle parti non incide soltanto sul criterio di decisione, ma determina anche la rinuncia al grado di merito successivo.
Proprio questo sacrificio costituisce una delle principali ragioni della scarsa applicazione pratica dell’istituto. Se le parti riescono a trovare un’intesa sul criterio decisorio, nella maggior parte dei casi preferiscono definire la lite con strumenti negoziali o alternativi, anziché affidarsi a una sentenza equitativa non appellabile.
A ciò si aggiungono ulteriori ragioni di marginalità applicativa.
Da un lato, l’art. 114 c.p.c. non individua in modo puntuale i criteri sostitutivi della stretta legalità, con il rischio di rendere la regola equitativa troppo incerta o soggettiva. Dall’altro lato, il sistema oggi offre strumenti più flessibili ed efficienti per la composizione consensuale delle controversie, come mediazione, negoziazione assistita e arbitrato. In questo contesto, il giudizio secondo equità davanti al giudice ordinario appare formalmente rigido e scarsamente competitivo.
Mario Lavatelli
Ana Maria Vacaru

